Art. 167.
(Progetti per persone in situazioni di disagio psicofisico o sociale).

      1. I progetti per le persone detenute o internate in situazioni di disagio psicofisico o sociale proposti ed attuati dai servizi socio-assistenziali competenti o, previa valutazione positiva degli stessi, da enti od organismi privati, in particolare appartenenti alla cooperazione sociale, sono organizzati in appositi servizi o comunità diurni. Si applica quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 166.